In relazione al quesito, immaginando che si riferisca alla prescrizione necessaria per la realizzazione di un dispositivo medico su misura:
Pone la domanda un operatore odontotecnico:
Date le varie tipologie di firma digitale, qual è la modalità di firma che può ritenersi legalmente valida per una prescrizione medica?
RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, Avvocato esperto in sanità
Ai fini della fabbricazione di un dispositivo medico su misura è necessario che un soggetto “autorizzato dal diritto nazionale” rilasci una “prescrizione scritta” (art. 2, n. 3, regolamento (UE) 2017/745).
In Italia, solo un medico odontoiatra è autorizzato a rilasciare prescrizioni per dispositivi dentali su misura, che devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa europea.
I requisiti di validità della prescrizione, pertanto, sono due:
– La provenienza della prescrizione da un soggetto autorizzato;
– La forma scritta.
Nel caso di prescrizione in forma elettronica, tramite documento informatico, entrambe queste condizioni sono soddisfatte “quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore” (art. 20 d.lgs 82/2005, c.d. codice dell’amministrazione digitale).
Quindi, lasciando da parte l’identificazione informatica del suo autore (come avviene, ad esempio, nelle firme elettroniche a distanza), affinchè la prescrizione medica soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/745 deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Secondo AGID (Agenzia per l’Itala Digitale), in Italia questi due termini sono sostanzialmente sinonimi, riferiti a modalità di apposizione della firma elettronica tramite dispositivo di firma che contiene il certificato digitale di firma rilasciato da un fornitore di servizi fiduciari qualificato.
Il documento, sottoscritto da un odontoiatra attraverso tale modalità, soddisfa il requisito della forma scritta e mantiene l’efficacia probatoria di un documento riportante la firma autografa, attestandone la provenienza dal soggetto firmatario fino a querela di falso, secondo quanto disposto dall’art. 2702 cc.
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