Diverse imprese chiedono un aggiornamento sulla comunicazione delle spese sanitarie 2016 per il 730 precompilato: chi è tenuto a trasmettere i dati?

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Diverse imprese chiedono un aggiornamento sulla comunicazione delle spese sanitarie 2016 per il 730 precompilato: chi è tenuto a trasmettere i dati?

Daniele Dondarini, esperto CNA Emilia Romagna per il medicale fornisce alcune informazioni aggiornate al 20.09.2016

Ecco alcune informazioni concernenti la comunicazione delle spese detraibili, attraverso il portale tessera sanitaria per la redazione dei 730 precompilati relativi all’anno 2016.

Come noto, la comunicazione dei dati relativi al 2015, pur coinvolgendo tutta una serie di tipologie di spese e, tra queste, ad esempio, le spese sostenute direttamente dai contribuenti per l’acquisto di dispositivi medici e per l’assistenza integrativa e protesica, ha, nei fatti, reso possibile tale comunicazione per le sole spese sanitarie e farmaceutiche conseguenti all’erogazione di servizi sanitari ad opera delle sole strutture sanitarie accreditate, medici e farmacisti.

Pertanto, l’adempimento che aveva come scadenza la fine di gennaio 2016, per le spese del 2015, non ha coinvolto officine ortopediche e sanitarie, ottici ed esercizi audioprotesici o gli studi dei professionisti sanitari non medici, pure attivi nel campo dell’immissione in commercio di dispositivi medici o dell’erogazione di prestazioni sanitarie.
Ora, per le comunicazioni relative alle spese sostenute nel corso del 2016 con scadenza la fine di gennaio 2017, i primi provvedimenti assunti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto MEF 2 agosto 2016 pubblicato l’11 agosto 2016) hanno ribadito la complessiva tipologia di spese che verrebbe coinvolta dalla procedura di comunicazione al portale tessera sanitaria, ricomprendendo, come previsto dal D. Lgs. 175/2014, tra i soggetti tenuti alla comunicazione, anche gli erogatori di assistenza protesica ed integrativa, confermando che, per la comunicazione delle spese 2016 anche sanitarie ed ortopedie, ottici e professioni sanitarie non mediche saranno coinvolte nel processo di comunicazione delle spese.

Strutture sanitarie autorizzate e medici:

Nello stesso provvedimento sopra citato, il MEF ha stabilito, per ora, un primo obbligo per le sole strutture sanitarie autorizzate che devono attivarsi entro il 30/09/2016, per richiedere le credenziali di accesso al portale sistema tessera sanitaria. Pertanto, per questa prima scadenza, gli erogatori di assistenza protesica ed integrativa e, quindi le imprese responsabili dell’immissione in commercio di dispositivi medici verso singoli cittadini, così come i professionisti sanitari non medici che esercitano la propria attività autonomamente non sono coinvolti da questo adempimento e si dovrà attendere l’emissione di successive determinazioni che rendano possibile anche a questi operatori l’accesso al portale Tessera Sanitaria che, al momento, è possibile alle sole strutture ambulatoriali ed ai medici, tramite l’unico “bottone” disponibile.

Altri erogatori di assistenza protesica e prestazioni sanitarie non mediche:

In data 1 settembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un secondo provvedimento (pubblicato in GU del 13 settembre 2016) concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese detraibili da computare nel 730 precompilato, coinvolgendo direttamente parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, esercizi di ottica e veterinari.
Il MEF definirà, quindi, anche per questi soggetti le modalità di invio dei dati ed entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione (12 ottobre 2016), il Ministero della Salute fornirà al sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti interessati su base nazionale.
Intanto, per richiedere le credenziali di accesso, il MEF ha attivato il seguente link anche per questi soggetti:
https://sistemats3.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf
Officine ortopediche e sanitarie:
Per quanto concerne tali erogatori di dispositivi medici che non hanno ancora una specifica modalità di accesso al sistema tessera sanitaria, pur essendo ricompresi tra i soggetti tenuti ma non coinvolti dalla scadenza del 30/09 ne ricompresi nel successivo provvedimento dell’1/09/2016, sarà cura di CNA interrogare e monitorare le Istituzioni nazionali interessate per consentire modalità specifiche di accesso al portale tessera sanitaria, secondo tempi e modalità che consentano una non affannosa estrazione dei dati di interesse per la loro trasmissione.
Laboratori odontotecnici:
Per i laboratori odontotecnici, contrariamente a quanto diffuso da qualche associazione, al momento non esiste nulla e, probabilmente, non uscirà nulla dato che i laboratori non emettono fattura al paziente e nei casi in cui questo accade, si tratta per lo più di riparazioni di protesi mobili già immesse in servizio e, come tale, quella spesa non è detraibile.

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