ll Consiglio di Stato ritiene fondate le eccezioni d’illegittimità costituzionale mosse da alcune società appellanti avverso il D.M. Salute che ha imposto l’obbligo di versamento del contributo annuo dello 0,75% e rinvia in Corte Costituzionale.
Con Decreto 29/12/2024 il Ministero della Salute aveva previsto, a carico di tutte le aziende venditrici di D.M e D.V.R. (diagnostici in vitro), l’obbligo di versare un contributo fisso sul loro fatturato annuo, solo in capo agli operatori economici che fornivano il Servizio Sanitario Nazionale (e non, anche, i convenzionati e/o i privati).
Molte le criticità sollevate, che il TAR Lazio ha respinto.
Alcune società hanno proposto appello al Consiglio di Stato.
Ora il Consiglio di Stato ha sospeso i giudizi di appello contro le sentenze del TAR del Lazio. Con ordinanze n. 1588 e 1589 del 28 febbraio 2026, i giudici amministrativi hanno ritenuto non manifestamente infondate le questioni sollevate dagli appellanti, decidendo di rinviare la questione alla Corte Costituzionale. Il Consiglio di Stato richiama il possibile effetto cumulativo delle diverse misure (tra cui il meccanismo del payback e il contributo del 5,5% sulle spese promozionali) e le ricadute sulla capacità contributiva delle imprese.
L’Ordinanza non dispone sospensione del D.M. Salute 29/12/2024 i cui effetti tuttavia, qualora dovesse esser dichiarato incostituzionale, potranno essere annullati con efficacia retroattiva.
Gli operatori economici interessati attenderanno quindi la decisione definitiva del Giudice delle leggi.
