Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) abroga la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e introduce requisiti armonizzati in materia di sostenibilità, etichettatura, riutilizzo, riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, minimizzazione degli imballaggi. Introduce nuovi obblighi, con Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
Il Regolamento punta a ridurre i rifiuti di imballaggio promuovendo gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica (refill). Si applica a tutti gli imballaggi e incide direttamente anche sugli imballaggi impiegati in settori regolamentati quali Dispositivi Medici.
Il Regolamento, entrato in vigore l’11 febbraio 2025, fissa la prima scadenza per la conformità al 12 agosto 2026. Entro tale data, gli operatori economici devono disporre di una documentazione che dimostri la conformità ai requisiti applicabili.
RUOLI E RESPONSABILITÀ
Uno degli aspetti più significativi del PPWR è la ridefinizione dei ruoli lungo tutta la catena di fornitura e l’introduzione di nuovi obblighi per gli operatori economici. Il Regolamento distingue tra i diversi soggetti della catena di fornitura – tra cui fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (fulfilment service providers) – definendone chiaramente i rispettivi ruoli e responsabilità.
Tra questi:
– Fabbricante ai sensi del PPWR (articolo 3, punto 13): la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati e li commercializza con il proprio nome o marchio. Il fabbricante non coincide necessariamente con l’azienda che fabbrica fisicamente l’imballaggio. Il titolare del marchio è considerato il fabbricante ai fini del PPWR ed è responsabile di garantire che l’imballaggio sia conforme ai requisiti applicabili.
La qualificazione deve essere valutata caso per caso, considerando la struttura della catena di fornitura e dell’esenzione applicabile qualora il titolare del nome o del marchio sia una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio sia stabilito nello stesso Stato membro.
– Produttore ai sensi del PPWR (articolo 3, punto 15): la persona fisica o giuridica che per la prima volta mette a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro oppure li fornisce direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro. Questa qualificazione è rilevante ai fini degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e potrebbe non coincidere con quella di fabbricante.
Le aziende che utilizzano imballaggi, compresi gli operatori che immettono sul mercato Dispositivi Medici con il proprio marchio, devono valutare caso per caso quali ruoli ai sensi del PPWR ricoprano.
SCADENZA 12 AGOSTO 2026
Entro il 12 agosto 2026 deve essere possibile dimostrare la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili attraverso:
– Identificazione del fabbricante e, ove applicabile, qualificazione come produttore ai fini della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
– Documentazione tecnica e Dichiarazione di Conformità UE (DoC): devono essere predisposte dal fabbricante sulla base della procedura di valutazione della conformità applicabile, stabilita agli articoli 38 e 39, e dei requisiti relativi alla documentazione tecnica di cui all’allegato VII. La DoC deve essere redatta e conservata dal fabbricante sulla base della documentazione ricevuta dai pertinenti partner della catena di fornitura e deve essere resa disponibile qualora richiesta dalle autorità competenti.
– Corretto adempimento degli obblighi nazionali di registrazione e di Responsabilità Estesa del Produttore: tali obblighi sono a carico del produttore.
prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, devono verificare che la documentazione richiesta sia disponibile.
Dichiarazione di Conformità: deve riguardare i requisiti obbligatori applicabili a partire dal 12 agosto 2026 e soggetti a valutazione della conformità.
Documentazione tecnica (allegato VII): Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, comprendente descrizioni, specifiche dei materiali e rapporti di prova di laboratorio a supporto della Dichiarazione di Conformità UE.
Sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi (articolo 5): Va dimostrato e documentato che la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione nei materiali di imballaggio, nonché le emissioni derivanti dalle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, siano ridotte al minimo e che la somma dei metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente) non superi 100 mg/kg.
Imballaggi riutilizzabili (articolo 11): Qualora un imballaggio sia immesso sul mercato come imballaggio riutilizzabile, deve essere conforme ai requisiti funzionali e strutturali stabiliti dall’articolo 11, compresi i requisiti relativi alla durabilità e all’idoneità al riutilizzo.
